Approfondisco l'argomento consenso nel b2b rispondendo alla seconda domanda che veniva posta da Elena:
se sì, tale invio può essere fatto su liste anche raccolte da elenchi pubblici, fermo restando che le liste stesse non sono in alcun modo archiviate in azienda nè vengono fatti ulteriori invii al primo di richiesta consenso?
Nel Bollettino del Garante della Privacy n. 39 di maggio 2003 si legge:
Tali considerazioni valgono anche con riferimento ai messaggi pubblicitari inviati a gestori di siti web -anche di soggetti privati- utilizzando gli indirizzi pubblicati sugli stessi siti, o che sono reperibili consultando gli elenchi dei soggetti che hanno registrato i nomi a dominio. In quest'ultimo caso, infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi è volta a identificare il soggetto che è o appare responsabile, sul piano tecnico o amministrativo, di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto a servizi Internet (per la tutela di vari diritti sul piano civile e penale, anche ai sensi della legge n. 675) e non anche a rendere l'interessato disponibile all'invio di messaggi pubblicitari).
Acquistando elenchi di indirizzi email da terzi (anche nella migliore delle ipotesi in cui i terzi abbiano effettivamente ottenuto il consenso al trattamento dei dati e all'invio di email promozionali e anche il consenso al trattamento da parte di terzi) si dovrà comunque procedere a notificare gli iscritti l'informativa tramite la quale si intenderanno trattare i dati ricevuti. A proposito, infatti, l'Autorità dice:
Dall'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenuti al Garante è risultato, altresì, che alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta elettronica per l'invio di messaggi pubblicitari avevano acquisito da terzi le banche dati contenenti gli indirizzi dei destinatari. In questi casi, chi acquisisce la banca dati deve accertare che ciascun interessato abbia validamente acconsentito alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo successivo utilizzo ai fini di invio di materiale pubblicitario; al momento in cui registra i dati deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli interessati, un messaggio di informativa che precisi gli elementi indicati nell'art. 10 della legge n. 675, comprensivi di un riferimento di luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui l'interessato possa esercitare i diritti riconosciuti dalla legge.
Una sentenza recente (26/04/2007) abbastanza nota è quella di un Giudice di Pace di Napoli che ha condannato la Clarima S.p.A (gruppo Unicredit) a pagare 1000€ di risarcimento danni ad un avvocato (più 800 e qualcosa euro di spese legali) per il fatto di aver inviato email a quest'ultimo senza previo consenso. Qui il testo completo della sentenza per risarcimento danni.
L'avvocato specifica che utilizzava quella casella di posta sia per scopi personali che professionali. Da notare come sia difficile stabilire a priori se un indirizzo venga o non venga usato anche per scopi personali, ammesso che cambi qualcosa dal punto di vista legislativo.
Se state valutando di acquistare elenchi di indirizzi email vi consiglio anche di leggere questo articolo.
Pochi giorni fa, tra l'altro, è stato convertito in legge un aggiornamento alla legge sulla privacy che prevede nuove sanzioni. Potete approfondire qui e qui.
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