La normativa prevede che il Consenso debba essere “informato, libero e specifico”. Informato: nel senso che deve essere presente una informativa che l’utente ha potuto visionare semplicemente Libero: nel senso che deve essere fornito su base volontaria e non può essere “estorto” o “sottinteso”. Specifico: il consenso viene rilasciato ad uno specifico titolare, per un determinato argomento e per una determinata forma e frequenza di comunicazione.