Il trattamento dei dati personali era normato anche in epoca pre-GDPR, ma il GDPR ha reso più esplicito che gli utenti europei non possono essere tracciati a loro insaputa.
Per quanto riguarda l'invio di newsletter il problema va affrontato in fase di "opt-in", ovvero quando il potenziale iscritto compila il modulo di iscrizione e vi fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati al fine di ricevere la newsletter. In questo caso le scuole di pensiero che abbiamo incontrato sono due:
- Il tracciamento dell'apertura dell'email necessita di un consenso separato e opzionale che l'iscritto deve poter dare in fase di iscrizione.
- Il tracciamento è necessario per garantire certi standard qualitativi nell'erogazione della newsletter stessa e quindi non necessita di un consenso separato, ma deve solo essere esplicitato nella privacy policy.
In entrambi i casi, però, la privacy policy deve essere esplicita nel definire quali dati vengono raccolti tramite tracciamento, da chi, con quale scopo, per quanto tempo.
Ma come si applica questo discorso alle email transazionali?